L’amministratore ha davvero il pieno potere sulle abitazioni dei condomini, oppure ci sono dei casi in cui questo cede?
Non sempre succede, ma se dovesse accadere è bene conoscere la legge. Del resto, il mondo è vario e si possono trovare degli amministratori condominiali che fanno abuso del loro potere e degli altri, invece, tranquilli come un agnellino. Ci sono dei casi, poi, che permetterebbero ad essi di entrare nella casa dei condomini, ma non è sempre così.
Ad esempio, l’amministratore del condominio può accedere ai singoli appartamenti solo se vuole tutelare l’interesse comune di tutti quanti. Invece, non è affatto lecito entrare nelle case degli altri facendo l’interesse di un condomino singolare. Insomma, questa è un’infarinatura, me vediamo nello specifico cosa dice la legge.
Che poteri ha l’amministratore di condominio?
Ragionando per esempi, l’amministratore non può chiedere di entrare nel nostro appartamento se vi sono delle infiltrazioni di acqua che stanno danneggiando l’abitazione sottostante. Del resto, è una questione privata che deve essere risolta tra i due condomini e, di conseguenza, l’amministratore non può fare da mediatore.
Un altro caso ricorrente riguarda la possibilità di accedere alle abitazioni se si ritiene che negli stessi si stiano svolgendo dei lavori edili oppure si stiano abbattendo delle colonne portanti, essenziali per l’intero edificio. Se uno scarico d’acqua sta rovinando una parete delle scale, anche in tal caso l’amministratore ha diritto di entrare nelle case altrui. Il tutto viene stabilito da una legge, ovvero dall’articolo 843 del codice civile.
Sebbene la stessa si rifaccia ai terreni che confinano tra loro, può essere tranquillamente applicata alle proprietà condominiali. Tuttavia, esistono dei limiti per cui l’amministratore condominiale non ha alcun diritto di poter entrare nelle case altrui. In primis, può farlo solo se è mosso da una situazione di necessità. Poi, il suo accesso deve riguardare la tutela del bene comune e non di un singolo.
Inoltre, l’ingresso deve essere limitato solo in caso di verifiche dei lavori commessi nell’abitazione e, infine, in presenza del titolare dell’immobile. È bene ricordare che l’amministratore di condominio non è un pubblico ufficiale quindi non detiene alcun potere coercitivo. Tuttavia, può sempre agire rifacendosi al tribunale e, dopo aver presentato le motivazioni di questo suo interesse, forse potrà avere diritto al provvedimento coercitivo.
In tal caso scatterà l’obbligo in capo al titolare dell’abitazione. Se questo non viene rispettato, scatterà il reato previsto dall’articolo 650 del codice penale. Se nemmeno ciò ha potere sul condomino, allora l’amministratore può rifarsi al giudice il quale gli permetterà di intervenire con l’aiuto della forza pubblica.